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Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi e' tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita. Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 100 mila se trattasi di aziende industriali. Il diritto di cui al comma precedente e' raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti. La concessione dei marchi e' soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla meta' di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi. Nei confronti degli inadempienti si applichera' l'indennita' di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al questore ed alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, affinche' sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9. Il pagamento dei diritti e delle indennita' di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche "pesi, misure e marchio", in uso presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate. La domanda per ottenere il marchio e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 29 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art10 · fonte su Normattiva