Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999. 219 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31:
tolto: a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
tolto: b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
tolto: c) gli oggetti di antiquariato;
tolto: d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
tolto: e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
tolto: f) le monete;
tolto: g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'articolo 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;
tolto: h) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge;
tolto: i) i residui di lavorazione;
tolto: l) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui al punto c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art14 · fonte del testo