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Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31:

  • a)gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
  • b)i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
  • c)gli oggetti di antiquariato;
  • d)i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
  • e)gli strumenti ed apparecchi scientifici;
  • f)le monete;
  • g)le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'articolo 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;
  • h)gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge;
  • i)i residui di lavorazione;
  • l)le leghe saldanti a base argento, platino o palladio. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui al punto c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art14 · fonte del testo