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Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale. E' consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi. Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denunzia all'ufficio metrico della circoscrizione. Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art15 · fonte del testo