Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999. 391 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato piu' grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:
tolto: a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;
tolto: b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000;
tolto: c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che dimostri che egli non ne e' il produttore, che detti oggetti sono stati acquistati a norma delle disposizioni dell'articolo 19 e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;
tolto: d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;
tolto: e) chiunque smarrisce uno o piu' marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. La sanzione di cui al precedente comma, lettera d) si applica altresi' nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'articolo 8, all'articolo 12, quarto comma, all'articolo 17, all'articolo 19, all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonche' di quelle che verranno stabilite dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art26 · fonte del testo