Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo i casi di particolare tenuita', alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio della attivita' di produzione o di commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art27 · fonte del testo