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Salvo i casi di particolare tenuita', alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio della attivita' di produzione o di commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art27 · fonte del testo