Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi. I titoli legali da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti: per il platino, 950 millesimi; per il palladio, 950 millesimi; per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi; per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi. E' tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al piu' alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art3 · fonte del testo