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Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi. I titoli legali da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti: per il platino, 950 millesimi; per il palladio, 950 millesimi; per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi; per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi. E' tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al piu' alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art3 · fonte del testo