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Gli oggetti di platino, di palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione. Nei lavori di platino l'iridio sara' considerato come platino.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art4 · fonte del testo