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Gli oggetti di platino, di palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione. Nei lavori di platino l'iridio sara' considerato come platino.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999
