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Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10. Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino gia' l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dello importatore, allorche' risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreche' i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art5 · fonte del testo