Disciplina del commercio interno del riso

Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 e' punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. Nei casi piu' gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attivita' industriale da trenta giorni ad un anno.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art11 · fonte del testo