Disciplina del commercio interno del riso
Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131
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La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 e' punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. Nei casi piu' gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attivita' industriale da trenta giorni ad un anno.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018
