Disciplina del commercio interno del riso

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131

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Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".

Testo vigente dal 1 settembre 2018

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1962 al 1 settembre 2018. 257 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: E' vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana:

tolto: a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari; per i primi tre gruppi e' vietata la miscela di varieta' anche se appartenenti allo stesso gruppo. Le miscele di risi appartenenti a varieta' del gruppo "Superfino", "Fino", "Semifino" o varieta' non classificate oppure a quelle del gruppo comune o originario sono consentite, purche' vendute con la sola indicazione di "Riso comune sottotipo", ovvero "Riso originario sottotipo", da riportarsi sulla confezione e sui cartellini con caratteri ben visibili, di formato non inferiore ad un centimetro di altezza;

tolto: b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana;

tolto: c) col nome di riso, o con riferimento a varieta' dello stesso, il risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento. Tale prodotto puo' essere venduto solo con la denominazione di "Risetto", che deve essere apposta sulle confezioni e sui cartellini con caratteri non inferiori ad un centimetro di altezza. Si intende destinato all'alimentazione umana quel riso che non porti la dicitura "non atto all'alimentazione umana" sui cartellini e sugli involucri. Tale dicitura deve essere apposta in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a due centimetri di altezza. Negli esercizi all'ingrosso e al minuto, ove si vendono anche altri generi alimentari, il riso non atto all'alimentazione umana deve essere posto in imballaggi chiusi e sigillati non in vista al pubblico, oppure deve essere denaturato, in modo ben evidente, con soluzione al bleu di metilene.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131

    Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art4 · fonte del testo