Disciplina del commercio interno del riso
Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131
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La violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera b), e' punita con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attivita' industriale da trenta giorni ad un anno, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018
