Disciplina del commercio interno del riso

Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio miscele di riso vietate ai sensi dell'art. 4, lettera a), e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Se la miscela risulta composta di risi appartenenti allo stesso gruppo ed omogenei alla cottura, l'ammenda e' ridotta, ad un terzo.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art13 · fonte del testo