Disciplina del commercio interno del riso
Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131
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In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'art. 2, e' consentita una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018
