Disciplina del commercio interno del riso

Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'art. 2, e' consentita una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art18 · fonte del testo