Disciplina del commercio interno del riso

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131

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Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".

Testo vigente dal 1 settembre 2018

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1992 al 1 settembre 2018. 306 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all'origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varieta' e puo' essere indicato il gruppo di appartenenza. Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili e di formato non inferiore ad un centimetro di altezza:

tolto: a) il gruppo di appartenenza;

tolto: b) la varieta'. E' consentita la indicazione di "Riso extra" per quei risi aventi difetti ed impurita' non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'articolo 2. Tale indicazione deve essere pero' sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri piu' grandi o piu' appariscenti. Per i "Risi extra" il limite massimo di rottura non puo' comunque eccedere l'1,5 per cento in peso. I risi comuni o originari appartenenti alle varieta' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, possono essere venduti con la sola denominazione del gruppo, sempreche' tale denominazione sia riportata sulle confezioni in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori ad un centimetro. Tale indicazione deve essere apposta anche sul prodotto posto in vendita sfuso, con caratteri alti almeno un centimetro e accompagnata dal prezzo di vendita. Le varieta' di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'articolo 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario. Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purche' riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse. Non sono ammesse indicazioni diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 109.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131

    Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art5 · fonte del testo