Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131
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E' consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purche' siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma. Il riso in vendita al dettaglio deve sempre essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varieta' e, per i casi previsti dall'art. 6, anche l'indicazione di "riso sotto tipo" e della percentuale di rottura.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 18 luglio 1962
