Disciplina del commercio interno del riso

Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

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In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi della, presente legge, occorra una revisione dell'analisi, questa sara' eseguita da uno degli Istituti seguenti:

  • 1)dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • 2)dall'Istituto superiore di sanita', per quelle eseguite dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanita'. Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art9 · fonte del testo