Disciplina del commercio

Art. 10 — Diritti dovuti per l'iscrizione

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L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale e' subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000. La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro e' a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art10 · fonte su Normattiva