Art. 8
[1]L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
[2]Art. 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
