[1]L'articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:

[2]Art. 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art8 · fonte su Normattiva