Art. 11 — Principi generali
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Al fine di favorire una piu' razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione. Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacita' di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
