Art. 15 — Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti
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Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da: il sindaco o suo delegato che la presiede; due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico; un rappresentante della camera di commercio; il direttore dell'UPICA; un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista; cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti; quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
