Art. 16 — Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti
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Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da: il sindaco o un suo delegato che la presiede; due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico; tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo; tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali; un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
