Art. 20 — Redazione e approvazione dei piani - Ricorsi
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Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione e' stata deliberata dal consiglio comunale. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito e' data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella "Gazzetta Ufficiale" della regione. Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne e' stata data notizia. Chiunque ne abbia interesse puo' presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione o della inserzione nella "Gazzetta Ufficiale" della regione. Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente. Contro il piano approvato e' ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
