Art. 24 — Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 dicembre 1982 al 28 marzo 1987. Leggi il testo vigente →
L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano. 6 L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, e' negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887 ha disposto (con l'art. 8 comma 2) che "A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non puo' essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attivita' deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresi' essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attivita' di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti."
Testo in vigore dal 4 dicembre 1982 al 28 marzo 1987
