Art. 24 — Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 4 dicembre 1982. Leggi il testo vigente →
L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano. L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, e' negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 4 dicembre 1982
