Art. 26 — Nullaosta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti
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Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati e' subordinata al nullaosta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
