Art. 27 — Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →
L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, e' subordinata al nullaosta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita e' superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi. Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo puo' essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
