Disciplina del commercio

Art. 27 — Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita

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L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, e' subordinata al nullaosta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita e' superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi. Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo puo' essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art27 · fonte su Normattiva