Disciplina del commercio
Art. 33 — Silenzio rifiuto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →
Salvo quanto disposto negli articoli 26 e 27 della presente legge, la domanda si intende respinta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
