Art. 7 — Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali
In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.
Testo vigente dal 13 settembre 1973
