Art. 36 — Forme speciali di vendita
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La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio e' soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge. Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorita' di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio. Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attivita' delle stesse. Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
