Disciplina del commercio
Art. 4 — Domanda di iscrizione
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Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle societa', debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le societa' hanno la sede legale. Il richiedente deve:
- a)aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge allo esercizio di attivita' commerciale;
- b)aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
- c)avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti. Se il richiedente e' rappresentante legale di societa', deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonche' di quelli richiesti dal successivo articolo 7. Il registro e' tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 28 marzo 1987
