Disciplina del commercio
Art. 4 — Domanda di iscrizione
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Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle societa', debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le societa' hanno la sede legale. Il richiedente deve:
- a)aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge allo esercizio di attivita' commerciale;
- b)aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
- c)avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti. Se il richiedente e' rappresentante legale di societa', deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonche' di quelli richiesti dal successivo articolo 7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 384))
Testo in vigore dal 15 dicembre 1994 al 24 aprile 1999
