Art. 4 — Domanda di iscrizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1994 al 15 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle societa', debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le societa' hanno la sede legale. Il richiedente deve:
- a)aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge allo esercizio di attivita' commerciale;
- b)aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
- c)avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti. Se il richiedente e' rappresentante legale di societa', deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonche' di quelli richiesti dal successivo articolo 7. Il registro e' tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione nonche' di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
12Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio" di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 15 novembre 1994 al 15 dicembre 1994
