Disciplina del commercio
Art. 40 — Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio
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Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro tre anni debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 25 agosto 1974
