Disciplina del commercio

Art. 40 — Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio

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Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro il 31 gennaio 1975 debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1975, n. 320

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La L. 5 luglio 1975, n. 320 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine prescritto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 325, limitata mente alle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e' prorogato, ai fini delle necessarie sistemazioni, fino al 31 dicembre 1975."

Testo in vigore dal 15 agosto 1975 al 24 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art40 · fonte su Normattiva