Art. 44 — Ricorsi pendenti
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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Giunte provinciali amministrative decideranno sui ricorsi pendenti, sentite le commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, secondo i criteri generali della presente legge, entro 15 mesi dalla data della sua pubblicazione. Le predette commissioni dovranno esprimere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Scaduto inutilmente tale termine, o comunque decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero e le Giunte provinciali decidono autonomamente entro i novanta giorni successivi.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
