Art. 51 — Norme generali sui ricorsi
I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente; quelli in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono decisi dallo stesso Ministero. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
