Art. 5 — Requisiti professionali per il commercio
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Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:
- 1)aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attivita', un esame di idoneita' nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;
- 2)oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;
- 3)oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato. Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente e' in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sara' determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
