Disciplina del commercio
Art. 7 — Requisiti morali
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L'iscrizione nel registro e' negata, salvo quanto disposto dall'articolo 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
- 1)che siano stati dichiarati falliti;
- 2)che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per piu' di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;
- 3)che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999
