Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1962 al 26 aprile 1995. Leggi il testo vigente →

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della presente legge il datore di lavoro e' punito con una ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la inosservanza stessa.

Testo in vigore dal 17 maggio 1962 al 26 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;230~art7 · fonte del testo