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Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della presente legge il datore di lavoro e' punito con una ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la inosservanza stessa.
Testo in vigore dal 17 maggio 1962 al 26 aprile 1995
