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Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
Testo in vigore dal 26 aprile 1995 al 24 ottobre 2001
