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Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

Testo in vigore dal 26 aprile 1995 al 24 ottobre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1962 al 26 aprile 1995. 24 parole tolte, 32 parole aggiunte.

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti tolto: dall'articolo 5 della presente legge aggiunto: dall'art. 5 il datore di lavoro e' punito con tolto: una ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la inosservanza stessa aggiunto: la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;230~art7 · fonte del testo