Ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Nel caso in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse successivamente al perfezionamento dell'operazione il contributo sara' erogato agli interessati tramite l'istituto finanziatore e sara' comprensivo degli oneri sostenuti nel periodo precedente con gli stessi tassi di riferimento di cui al seguente comma 2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro del tesoro. I tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono pari al 40 per cento del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso minimo e' del 30 per cento di quello di riferimento.

Testo vigente dal 1 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;302~art7 · fonte su Normattiva