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Qualora il debitore non versi integralmente alla scadenza stabilita l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), o quando il prodotto sottoposto a pegno minacci di deteriorarsi, l'azienda o l'istituto di credito hanno diritto di far vendere il pegno, senza formalita' giudiziarie, con la modalita' previste dall'articolo 1789 del codice civile.
Testo in vigore dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1994
