Art. 1 — Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1992 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
La dotazione del conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni,aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e' incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al maggior onere di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 marzo 1992 al 8 maggio 2004
