Art. 10 — Consorzi di difesa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1992 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
Il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento delle attivita' dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, attribuisce la personalita' giuridica di diritto privato. Agli acquisti immobiliari effettuati dai consorzi di difesa per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile. I consorzi gia' riconosciuti potranno presentare la domanda per l'attribuzione della personalita' giuridica alla regione competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato. Non possono essere attibuite funzioni proprie dei consorzi di difesa a nuovi organismi o ad organismi gia' operanti con finalita' statuarie diverse, quando nella provincia interessata sia gia' riconosciuto ed operante un organismo abilitato a svolgere tali funzioni. Ove in una provincia non sia gia' riconosciuto ed operante un consorzio di difesa, lo svolgimento delle funzioni relative puo' essere affidato ad un nuovo organismo che si costituisca ed abbia i requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa, che ne faccia domanda alla regione. Il riconoscimento e' revocato ai consorzi di difesa e ad altri organismi gia' riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con quantitativi inferiori a quelli ritenuti congrui in base alla normativa vigente. In questo caso i soci potranno confluire in analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe. Le regioni provvedono a controllare con periodicita' almeno biennale il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dall'articolo 17, quarto comma,lettera a), della legge 25 maggio 1970, n. 364. All'articolo 17, quarto comma,della legge 25 maggio 1970, n. 364, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti: "f) la nomina del collegio sindacale, in cui deve essere presente un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- g)la costituzione dell'assemblea, nei consorzi con piu' di mille soci, con delegati eletti da assemblee parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dal consorzio, recano all'ordine del giorno le materie oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perche' delegati da esse eletti possono partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci". 7. l'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Costituzione e dotazione della cassa sociale). - 1. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. 2. La cassa e' alimentata annualmente:
- a)da contributi dei consorzi nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto,prodotto e comuni;
- b)dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;nelle zone ad alto rischio climatico, determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale puo' raggiungere il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla lettera c);
- c)dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;
- d)da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati. 3. I contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati. 4. La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. 5. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede appilcando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio. 6. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalita' giuridica di diritto privato. Tale organismo e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Agli acquisti immobiliari da esse effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile"
Testo in vigore dal 2 marzo 1992 al 8 maggio 2004
