Art. 3 — Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva
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[1]Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole,singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, ((...)). A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresi' dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 2 3 5 8 Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:
- a)contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo' essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), (( lettere a) e b)
[2])), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
- b)prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento;
- c)contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;
- d-bis)concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita' del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle minori entrate. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte:
- a)al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;
- b)al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 2, comma 2. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22
2Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' fissata nella misura del 15 per cento".
D.L 19 dicembre 1994, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35
3Il D.L 19 dicembre 1994, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalita' con gli eventi alluvionali, nonche' il fatto che l'azienda e' situata nei territori di cui al comma 1" del D.L. 691/1994.
D.L. 17 maggio 1996, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1996, n. 380
5Il D.L. 17 maggio 1996, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1996, n. 380 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994".
Il D.L. 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2002, n. 256 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996".
Testo in vigore dal 1 gennaio 2003 al 7 marzo 2003
