Art. 3 — Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva
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Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole,singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria. 2 Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi:
- a)misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni;
- b)contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;
- c)prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdite della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalita' dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d)prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;
- e)concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilita' aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni;
- f)prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entita' del prestito dovra' essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento e' concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752;
- g)concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonche' per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche, secondo parametri e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte:
- a)al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;
- b)al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 2, comma 2. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22
2Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' fissata nella misura del 15 per cento."
Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 18 febbraio 1995
