Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale

Art. 5 — Disposizioni previdenziali

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Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, e' concesso, a domanda,l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due piu' anni consecutivi. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su prestazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Testo in vigore dal 2 marzo 1992 al 23 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-14;185~art5 · fonte su Normattiva